Accise

È un tributo indiretto che colpisce singole produzioni e singoli consumi. È indiretto perché il produttore, che paga il tributo, la gira al consumatore. Tipicamente l’accisa si distingue da altri tributi (ad esempio l’IVA) perché:

  1. applicata a specifiche categorie di prodotti
  2. applicata sulla quantità, invece che sul prezzo
  3. rappresenta una alta percentuale del prezzo finale, rispetto al costo di produzione, e condiziona fortemente il prezzo al consumatore finale.

Spesso le accise vanno a sommarsi ad altre imposte come l’IVA o dazi doganali o tasse di importazione.
L’applicazione delle accise varia moltissimo da paese a paese. Le accise hanno funzioni di gettito fiscale, ma esprimono anche indirizzi economici e politici e ideologie sociali.

Poiché la situazione impositiva varia da Stato a Stato, ogni Paese ha una propria disciplina normativa, dal momento che le accise concorrono tradizionalmente alla formulazione di scelte politiche, non solamente in campo tributario, ma anche nei settori industriale, energetico, sanitario, sociale, dei trasporti e dell’agricoltura.
Nel mondo anglosassone e scandinavo le accise hanno spesso una valenza “compensativa” o “punitiva” nei confronti di consumi che possono impoverire il paese, come sul consumo di tabacco e bevande alcoliche, o su consumi di importazione, come i carburanti. In India invece le accise vengono applicate a tutta la produzione industriale.

L’armonizzazione delle accise è stato un elemento indispensabile alla corretta instaurazione del mercato unico europeo. D’altra parte, il gettito fiscale legato alle accise è fondamentale per la fiscalità interna dei singoli Stati membri, in quanto costituisce una parte cospicua delle entrate nel bilancio di ogni Paese.

Il grande impatto di questo tipo di fiscalità si rileva considerando che essa colpisce prodotti tipici dell’agricoltura e degli usi alimentari di ogni Paese e prodotti cosiddetti energetici, impiegati nella produzione di beni e servizi di larghissimo consumo come l’energia elettrica, il gas o i trasporti. Date le caratteristiche territoriali molto diverse che contraddistinguono i Paesi membri, non è stato possibile giungere a un’armonizzazione completa, ossia colpire gli stessi prodotti con le stesse aliquote in tutto il territorio dell’Unione Europea, però si è proceduto ad armonizzare le strutture dei tributi nell’ambito di un regime generale valido in ogni Stato membro.

Nell’Unione europea abbiamo dal direttiva del Consiglio Europeo n. 2003/96/CE del 27 ottobre 2003, che ha lasciato ampio spazio alla sussidiarietà.

Nella CEE l’aviojet, il cherosene utilizzato dagli aerei a reazione, ai sensi della direttiva 92/81/CEE[1] è esente da accise, fa eccezione l’utilizzo per l’aviazione privata da diporto.

I voli tra Paesi CEE e Paesi non comunitari ugualmente non pagano alcuna accisa in virtù di specifici accordi internazionali.

La direttiva del Consiglio dell’Unione Europea n. 2003/96/CE prevede:

il momento generativo dell’obbligazione tributaria all’atto della fabbricazione dei prodotti nel territorio dell’UE o all’importazione;

il perfezionamento dell’esigibilità del tributo all’atto dell’immissione in consumo dei prodotti, con l’uscita dalla fabbrica o con l’importazione definitiva;

la possibilità di detenere o di trasferire le merci in regime sospensivo;

vincoli di fabbricazione, di deposito e di circolazione per le merci a imposta sospesa;

un sistema di garanzia per la fabbricazione, la trasformazione e la detenzione delle merci in sospensione d’accisa, secondo le previsioni di ogni Stato membro;

un sistema di garanzia obbligatorio per la circolazione in regime sospensivo;

la possibilità, per le merci già immesse in consumo in uno Stato membro, di ottenere il rimborso dell’imposta assolta se le stesse merci sono trasferite in un altro Stato membro dove pagano l’accisa ivi vigente;

i casi in cui si possono ammettere i prodotti ad agevolazione d’imposta, sotto l’osservanza di determinate modalità.

La disciplina europea ha introdotto l’istituto del deposito fiscale e alcune figure di soggetti passivi, come il depositario autorizzato, l’operatore registrato, l’operatore non registrato e il rappresentante fiscale.

Pertanto, i principi del regime impositivo, unitamente alle figure di soggetti passivi, riconosciuti in tutto il territorio comunitario, concorrono a quella armonizzazione della struttura fiscale delle accise che unificano le modalità di gestione e di controllo delle operazioni rilevanti ai fini della tassazione.

In questo modo, è stata assicurata la libera circolazione delle merci nel territorio della Comunità, salvaguardando gli interessi dei singoli Stati. Ad esempio, l’aliquota di accisa zero sul vino non penalizza i produttori di quei Paesi dove è forte la produzione vitivinicola. Al tempo stesso, però, il regime di deposito fiscale garantisce gli interessi di altri Paesi in cui l’imposta è più o meno alta: lo speditore italiano che opera in regime di deposito fiscale è tenuto a garantire il carico di imposta gravante nel Paese di destinazione. La prestazione di un’apposita garanzia, infatti, consente al depositario italiano di emettere il documento amministrativo di accompagnamento (DAA), riconosciuto in tutta l’Unione, la cui funzione è quella di trasferire, insieme alla merce, anche l’obbligazione tributaria tra operatori economici comunitari.

L’armonizzazione dei testi normativi in materia di accise dei 25 Stati membri dell’Unione europea è entrata in vigore il 1º gennaio 2005.

Il formato standard del nuovo codice di accisa è composto da 13 caratteri alfanumerici. I primi due identificano lo Stato nel quale opera il soggetto assegnatario del codice (IT per l’Italia).

Le accise più importanti sono quelle relative ai prodotti energetici (precedentemente limitati solo agli oli minerali derivati dal petrolio), all’energia elettrica, agli alcolici e ai tabacchi. I tabacchi sono gravati dall’accisa, ma seguono regolamentazioni diverse. In Italia, ad esempio, la gestione delle accise sui tabacchi viene curata dai Monopoli di Stato mentre per gli altri settori viene curata dall’Agenzia delle Dogane. Da un punto di vista normativo, le accise sono regolate dal “Testo Unico Accise”, ovvero il d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504.
È un’imposta che grava sulla quantità dei beni prodotti, a differenza dell’IVA che incide sul valore. Infatti l’IVA è espressa in aliquote applicate al valore del prodotto, l’accisa, invece, si esprime in termini di aliquote rapportate all’unità di misura del prodotto.
Nel caso dei prodotti energetici si hanno aliquote rapportate al litro considerato alla temperatura di 15 °C, come nel caso della benzina e del gasolio, oppure al chilogrammo come ad esempio sugli oli combustibili e sui GPL. Nel caso dell’alcol, l’aliquota fiscale è rapportata al litro anidro, cioè all’unità di volume considerato alla temperature di 20 °C, al netto dell’acqua. Ad esempio, una bottiglia da un litro di grappa a 40° contiene 1×40:100= 0,4 litri anidri, mentre il litro totale di prodotto viene detto litro idrato. Nel caso dei gas, come ad esempio il metano, l’aliquota è rapportata al metro cubo alle condizioni standard di pressione di 1 bar (100 000 Pa) e di temperatura di 15 °C. Nel caso dell’energia elettrica l’aliquota è rapportata al chilowattora.
L’accisa concorre a formare il valore dei prodotti, ciò vuol dire che l’IVA sui prodotti soggetti ad accisa grava anche sulla stessa accisa.
A livello internazionale, l’Italia con la legge 13 ottobre 2009, n. 158 ha ratificato l’accordo euromediterraneo nel settore del trasporto, in merito al pagamento delle accise.

Le accise rappresentano una delle principali entrate dello Stato Italiano e delle Regioni. Questi proventi afferiscono al capitolo erariale n. 1409 e al conto regionale n. 20759.[3] Il bilancio dello stato del 2012 registrava, per l’anno 2011, entrate per 432.640M EUR, di cui 182.440M di imposte indirette, di cui circa 46.000M di accise e simili (imposte di produzione, monopoli e lotto). [4] Ne deriva che, nel 2011, il 30% delle imposte indirette proveniva dalle accise, considerato che contribuiscono anche alla componente IVA (113.912M).
Nel 2011, le voci più consistenti sono state le accise sulla produzione ed il consumo degli oli minerali (20.254M EUR), i proventi del monopolio sui tabacchi (10.398M EUR), le accise legate al lotto e simili (8.278M EUR) e le accise sul gas metano (4.601M EUR).

Intrastat

Il Sistema Intrastat è l’insieme delle procedure volte a garantire l’assolvimento di due importanti funzioni prima svolte dalle dogane: la riscossione dei tributi e il rilevamento statistico delle merci in entrata e in uscita dallo Stato. A questo fine le Autorità degli Stati membri hanno adottato, in recepimento di apposite direttive comunitarie, norme volte a disciplinare gli aspetti fiscali e statistici connessi con tali operazioni.

– Ai fini degli adempimenti IVA: DL 30.08.1993 n. 331, convertito dalla Legge n. 427 del -29 ottobre 1993

– Principali atti normativi contenenti le regole per la compilazione dei riepiloghi Intrastat:
Decreto 21 ottobre 1992: decreto che istituisce il sistema Intrastat italiano

Decreto 27 ottobre 2000: decreto che introduce l’euro nel sistema Intrastat

Decreti di semplificazione (DPR 7 gennaio 1999; decreto 12 dicembre 2002; decreto 3 agosto 2005, decreto 20 dicembre 2006)

Entrata in UE di altri stati membri (circolare n. 223D/1994; decreto 15 aprile 2004; decreto 20 dicembre 2006)

 

CODICE ISO
PAESE UE
N. CARATTERI CODICE IVA
EURO
AT
AUSTRIA
9
SI
BE
BELGIO
9
SI
BG
BULGARIA
9 ovvero 10
NO
CY
CIPRO
9
SI
HR
CROAZIA
11
NO
DK
DANIMARCA
8
NO
EE
ESTONIA
9
SI
DE
GERMANIA
9
SI
EL
GRECIA
9
SI
FI
FINLANDIA
8
SI
FR
FRANCIA
11
SI
GB
GRAN BRETAGNA
5 ovvero 9 ovvero 12
NO
IE
IRLANDA
8
SI
IT
ITALIA
11
SI
LV
LETTONIA
11
SI
LT
LITUANIA
9 ovvero 12
SI
LU
LUSSEMBURGO
8
SI
MT
MALTA
8
SI
NL
OLANDA
12
SI
PL
POLONIA
10
NO
PT
PORTOGALLO
9
SI
CZ
REPUBBLICA CECA
8 ovvero 9 ovvero 10
NO
SK
REPUBBLICA SLOVACCA
10
SI
RO
ROMANIA
da 2 a 10
NO
SI
SLOVENIA
8
SI
ES
SPAGNA
9
SI
SE
SVEZIA
12
NO
HU
UNGHERIA
8
NO
SM*
SAN MARINO
5
SI

*San Marino non è un paese UE  nonostante ciò esistono accordi per quanto riguarda gli scambi di merci con l’Italia

Confini del territorio dello Stato Italiano: si intende il territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei comuni di Livigno e di Campione d’Italia e delle acque italiane del lago di Lugano comprese nel tratto tra Ponte Tresa e Porto Ceresio (art. 7, primo comma, lettera a) del DPR 633/72);
Confini del territorio Comunitario: vengono definiti i confini del territorio stabiliti dal Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea e successive modifiche. Tale territorio risulta ora composto da 28 Stati (art. 7, primo comma, lettera b) del DPR 633/72);
Territori esclusi o extra-doganali: Livigno, Campione d’Italia, acque italiane del lago di Lugano comprese nel tratto Ponte Tresa e Porto Ceresio, il Monte Athos, l’isola di Helgoland, il territorio di Busingen, i dipartimenti d’oltremare (Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Reunion), le isole Canarie, Ceuta, Melilla, isole del Canale, la zona turca di Cipro, l’Isola Aland.
Territori inclusi o comunitari: sono territori comunitari il Principato di Monaco, l’isola di Man, Akrotiri, Dhekelia (art. 7, primo comma, lettera c) del DPR 633/72)

La presentazione trimestrale è consentita purchè l’importo totale trimestrale non superi, né per il trimestre in questione, né per alcuno dei quattro trimestri precedenti la somma di 50.000 euro. In pratica il limite dei 50.000 euro è di carattere trimestrale, e deve essere rispettato per ciascuno dei quattro trimestri antecedenti a quello di riferimento.
Il limite dei 50.000 euro va inoltre considerato distintamente per ciascuna categoria di operazioni doganali. Si dovranno quindi considerare separatamente beni e servizi ed entro ciascuna categoria (o in entrambe) non dovrà essere superato predetto limite.
Se una o più di una delle sopraccitate condizioni non sussiste la presentazione dovrà avere cadenza mensile.

  • Elenchi mensili: entro il 25 del mese successivo a quello di riferimento (es. mensile di ottobre 2016 entro il 25 novembre 2016)
  • Elenchi Trimestrali: entro il 25 del mese successivo a quello di riferimento (es. IV trimestre 2016 entro il 25 gennaio 2017)
    • Tardiva presentazione elenchi Intra: Risoluzione n. 20/E del 16 febbraio 2005: E’ possibile il ravvedimento operoso con riduzione dell’importo della sanzione.
    • Violazioni relative ai dati fiscali: Art. 11, comma 4, DLgs n. 471/97: L’ufficio riscontrata la violazione invita l’operatore a regolarizzare entro un termine. Se l’operatore regolarizza entro il termine la sanzione non è dovuta nel caso di dati inesatti/mancanti o è ridotta della metà nel caso di omissione della presentazione.
    • Violazioni relative ai dati statistici: Art. 11, comma 2, DLgs n. 322/89: L’ufficio riscontrata la violazione invita l’operatore a regolarizzare entro un termine. Se l’operatore regolarizza entro il termine la sanzione viene ridotta.